Pensioni scuola 2025: domande dei docenti e ATA entro il 21 ottobre, entro il 28 febbraio 2025 dei dirigenti scolastici

INPS

Definite dal Ministero dell’istruzione e Merito, con la circolare 150796.25-09-2024 condivisa con l’INPS, le modalità operative per l’attuazione del Decreto ministeriale 25 settembre 2024, n. 188, relativo alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025.

Le domande di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici devono essere presentate entro il 28 febbraio 2025.

Le domande, per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, del personale a tempo indeterminato docente – compresi gli insegnanti di religione cattolica -, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola vanno presentate entro il 21 ottobre 2024.

Entro il termine del 21 ottobre 2024 vanno anche presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

Entro la stessa data gli interessati possono revocare le istanze, ritirando la domanda inoltrata.

La procedura da utilizzare è quella automatizzata su Polis Istanze online presente sul sito web del ministero, laddove sono attive sei tipologie di istanze:

La prima contiene:

  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta contengono esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 opzione donna con requisiti al 31/12/2022 OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 opzione donna con requisiti al 31/12/2023.

In caso di domande di dimissioni volontarie per la pensione anticipata ordinaria o per la pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis.

Le domande di trattenimento in servizio non si presentano su Polis ma all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, sempre entro il 21 ottobre 2024.

La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità descritte è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2024.

 

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La circolare

Il D.M.

I requisiti per il pensionamento

 

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