Sottoscritta ipotesi contratto mobilità scuola, tra le novità: superamento di vincoli e ampliamento deroghe – A breve i termini per le domande

mobilita

Sottoscritta da FLC CGIL, Snals Confsal, Gilda Unams, Anief e Cisl la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.), che regola la mobilità territoriale e professionale, nonché la formulazione delle graduatorie interne di istituto del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio  2025/26-2026/27-2027/28.
Si attende adesso la pubblicazione delle ordinanze ministeriali che daranno avvio, molto probabilmente a metà febbraio, alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26.

Il Contratto, tra l’altro, prevede la conferma dei vincoli triennali per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24 ed anche per quelli che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola, a prescindere dall’anno di assunzione.

Non rientrano nei vincoli però:

  • i genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile);
  • coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
  • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
  • i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Adempimento obbligatorio per fruire della deroga è indicare nella domanda come prima preferenza l’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.

Non rientrano altresì nei vincoli i docenti che risultano in soprannumero o in esubero o di applicazione dell’art.33, commi 5 e 6 Legge 104/1992 limitatamente ai casi sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.

È stato rinforzato e ampliato il sistema delle precedenze previsto dagli artt.13 e 40 del CCNI. In particolare, è stata eliminata la figura del referente unico prevedendo:

  • al punto A, in caso di impossibilità per il genitore, l’assistenza del fratello/sorella convivente di soggetto disabile;
  • al punto B è stata inserita la parte dell’unione civile/convivente di fatto di disabile in condizione di gravità;
  • al punto C l’assistenza dei figli che prestano assistenza al genitore con disabilità;
  • al punto D (nuovo) l’assistenza dei fratelli/sorelle non conviventi di soggetti disabili alle condizioni previste.

Per i punti C e D la precedenza viene riconosciuta a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, dei giorni di permesso per assistenza ovvero del congedo straordinario.

Tali precedenze sono utilizzabili anche per la mobilità interprovinciale.

La finestra temporale per il rientro del soprannumerario nella scuola/comune di ex titolarità (precedenze II e V), da otto è stata estesa a dieci anni.

Col nuovo Contratto, i docenti titolari su un grado di scuola in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno di altro grado di scuola possono produrre domanda di passaggio di ruolo anche in assenza dell’abilitazione per il nuovo grado di istruzione.

I docenti titolari su posti di educazione motoria nella primaria possono produrre domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra) verso altre classi di concorso se in possesso della relativa abilitazione.

Per l’accesso ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è necessario il possesso della specifica abilitazione conseguita con il superamento del relativo concorso ordinario.

Per il dimensionamento della rete scolastica, il CCNI ha semplificato il trattamento delle operazioni conseguenti, riducendole solo a 3 casi:

  • unificazione (due o più istituzioni scolastiche si accorpano per costituire una nuova istituzione scolastica);
  • accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio (singoli plessi confluiscono di una diversa istituzione scolastica);
  • cessazione del funzionamento di una istituzione scolastica e attribuzione delle classi altra istituzione scolastica

Anche a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e a tutela del personale eventualmente individuato come perdente posto, la fase in cui vengono trattate le domande di trasferimento condizionate è stata anticipata rispetto al passato. Infatti, tali domande passano dalla fase contraddistinta dalla lettera F) alla fase A) e, limitatamente alla classe di concorso/posto di titolarità, sono trattate al pari dei trasferimenti d’ufficio.

Novità anche nella tabella di valutazione dei titoli per la mobilità del personale docente, laddove il servizio preruolo nelle tabelle di valutazione per la mobilità d’ufficio è stato progressivamente equiparato al servizio di ruolo prestato nello stesso grado. La valutazione di tale servizio è pari a 4 punti per l’a.s.2025/26, a 5 punti per l’a.s.2026/27 e a 6 punti per l’a.s.2027/28. Tale servizio non è più soggetto alla riduzione ai 2/3 successi al 4° anno.

È stato sensibilmente rivalutato il punteggio per la continuità didattica. Si passa da 2 a 4 punti per ciascuno dei primi 3 anni, da 2 a 5 punti per ciascun anno per il 4° e il 5° e a 6 punti per ogni successivo anno invece di 3.

Previsto per il servizio di tutor o di orientatore una valutazione unica di 3 punti per i docenti che svolgono tale servizio, a partire dall’anno scolastico 2023/24, per almeno un triennio nella scuola di titolarità. L’anno in corso non vale.

Come personale ATA, sono stati previsti tre nuovi articoli (48-bis, 48-ter e 48-quater) per la gestione:

  • della mobilità del personale che, sulla base del previgente ordinamento, era già inquadrato come Direttore Servizi Generali e Amministrativi (Dsga);
  • della mobilità del personale inquadrato nell’area dei funzionari e di elevate qualificazioni diverso dal precedente;
  • della procedura di conferimento degli incarichi ai funzionari.

Ai funzionari e di elevate qualificazioni neoassunti a tempo indeterminato resta applicato il vincolo triennale (e non quinquennale) previsto dal Decreto Legislativo 165/2001. A detto personale, però, nel corso del primo anno di ruolo è consentita la presentazione della domanda di mobilità per acquisire la titolarità su istituzione scolastica. Se, invece, il personale conferma la propria sede provvisoria tale anno sarà comunque valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza.

Le disposizioni relative alle deroghe al vincolo di permanenza triennale sono applicate anche ai funzionari neoassunti.

Inoltre, come peraltro previsto dal CCNL, il funzionario e di elevate qualificazioni con incarico da Dsga non soggetto al vincolo può, comunque, partecipare alle operazioni di mobilità anche in costanza di incarico.

A detto personale è consentito partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, anche interprovinciale.

Le parti, Ministero istruzione e merito e sindacati, hanno anche sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale convengono sulla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali.

 

 

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