Scuola, la domanda di part-time per il 2025-2026 entro il 15 marzo

part-time

In assenza di nuove o diverse disposizioni, il 15 marzo 2025 scade il temine fissato dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro:

– da tempo pieno a tempo parziale;

– di rientro a tempo pieno;

– di modifica dell’orario settimanale di servizio per il personale già in regime di part-time.

Il personale docente, educativo e ATA, che vi abbia interesse, dovrà presentare all’Istituzione scolastica di titolarità, entro la predetta data, la relativa domanda, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell’art. 3 dell’O.M. 446/97, avvalendosi dei modelli predisposti dai vari uffici territoriali pubblicati sui rispettivi siti internet. Il personale in assegnazione provvisoria/utilizzazione interprovinciale dovrà inviare le istanze alla scuola della provincia di titolarità.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata, di norma, di due anni scolastici e si intende tacitamente prorogato in assenza di richiesta scritta di reintegro a tempo pieno, prodotta dall’interessato.

Eventuali istanze di rientro a tempo pieno antecedenti alla scadenza del primo biennio vanno prodotte anch’esse entro 15 marzo 2025 e potranno essere accolte solo sulla base di motivate e comprovate esigenze (art. 11 O.M. 446/97),  col consenso da parte dell’Ufficio Territoriale di titolarità, a cui andrà trasmessa la relativa richiesta.

Nel modello di domanda, oltre alla modalità di part-time richiesta (orizzontale, verticale o misto) va precisata la durata della prestazione settimanale che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado è garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.

Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorrono dal 1° settembre 2025.

Saranno gli Uffici Territoriali a pubblicare l’elenco delle autorizzazioni che, come previsto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, calcolato su ciascuna classe di concorso per i docenti e di ciascun profilo professionale per il personale ATA.

 

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