<<Si smentisce la “bufala” riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del Ministro sui requisiti di ammissione all’esame di maturità>> .
Inizia così il comunicato del Ministero dell’Istruzione e del merito che intende smentire l’asserzione che l’ordinanza sulla maturità negava la possibilità di accedere all’esame con un’insufficienza.
Il comunicato precisa anche che “La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici, ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni”.
“Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale – conclude il Ministero – avrebbe evitato inutili allarmismi”.
Viene ribadito, quindi, che per quanto attiene la valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.