Il Referendum costituzionale per la riforma della giustizia: “Tanto rumore e soldi degli italiani per creare 48 nuove poltrone??”

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 la legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», che introduce una riforma dell’assetto della magistratura.
Il testo è stato approvato in seconda votazione da entrambe le Camere con la maggioranza assoluta dei loro componenti: dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 2025 e dalla Camera dei deputati in quella del 18 settembre 2025.
Quindi come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrà essere richiesto un referendum popolare confermativo e la richiesta potrà essere avanzata da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali.
Cosa prevede questa riforma sulla giustizia legata alle sorti del referendum costituzionale confermativo? ribadisce che la magistratura resti un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato (cosi com’è oggi), precisando solo che diventi composta da due distinte carriere: quella giudicante e quella requirente (i pubblici ministeri).
Viene introdotta la separazione delle carriere, demandando alla legge ordinaria la disciplina del reclutamento e della formazione, anche se resterà fermo il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per le funzioni esercitate (com’è già ora).
Nel testo costituzionale approvato è previsto la divisione delle carriere in due “corpi distinti”, ma è lasciato al legislatore ordinario (Parlamento) il potere di decidere quanto e come tali carriere debbano essere diversamente regolate.
Il testo della riforma supera l’attuale assetto del Consiglio superiore della magistratura- CSM-, prevedendo tre nuovi organi di autogoverno: due CSM – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – e un’Alta Corte disciplinare.
Ma questi due CSM e l’Alta Corte da chi verranno finanzianti? Analogamente, alla Corte costituzionale anche queste saranno finanziate direttamente, tramite stanziamenti specifici nel bilancio dello Stato (gravando sulle tasse dei cittadini)?!
Ma di chi saranno composti queste due CSM? Lo dicono chiaramente i nuovi art 104 e 105 della Costituzione: un Presidente: Il Presidente della Repubblica.
Membri di diritto: Il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Quindi leggendo bene il testo dell’art.104 Cost., i giudici giudicanti (Primo Presidente) e quelli requirenti (Procuratore Generale della Corte di Cassazione) siederanno insieme nei due CSM.
La legge prevede poi membri eletti ossia i due 2/3 di Magistrati giudicanti e pubblici ministeri; 1/3 per sorteggio di membri laici (soggetti che non appartengono alla magistratura) ovvero professori universitari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
Tali membri laici saranno espressi dal mondo politico, perché sorteggiati all’interno di elenchi compilati dal Parlamento stesso.
Ma l’ultimo comma dell’art. 104 cost. dice chiaramente che i componenti finchè in carica non possono far parte di ordini professionali.
Ma gli avvocati come fanno ad essere tali senza essere iscritti all’ordine professionale?
Il totale dei giudici delle due CSM sarà di 33 componenti, cui andranno aggiunti i 15 della nuova Alta Corte disciplinare, ma dopo 4 anni i giudici dell’Alta corte andranno rinnovati ed dunque si aggiungeranno altre 15 nomine (fonte GURI n. serie generale 253 del 30 ottobre 2025).
Avremo dunque un totale di 48 giudici in più rispetto allo stato attuale.
Ma questi 48 componenti da chi saranno retribuiti? Nel testo di legge non viene chiarito.
Tali 33 componenti dei due CSM avranno competenza su assunzioni, carriere e valutazioni di professionalità, ma non più sui procedimenti disciplinari; quest’ultimi tra l’altro già previsti nel vecchio sistema giudiziario.
L’aspetto disciplinare sarà compito esclusivo dell’Alta Corte, che giudicherà in primo grado e in appello interno, assorbendo funzioni oggi ripartite tra CSM e Corte di cassazione.
La riforma introduce infine una eccezione alla separazione delle carriere, consentendo la nomina in Cassazione, per meriti insigni, anche di magistrati requirenti con almeno quindici anni di servizio, oltre che di professori universitari e avvocati già oggi previsti dalla Costituzione. (Fonte https://www.sistemapenale.it/it/documenti/separazione-delle-carriere-il-testo-della-legge-costituzionale-in-gazzetta-ufficiale-in-attesa-del-referendum).
Allora cosa cambia davvero rispetto al passato?
Il disegno di legge costituzionale sulla giustizia, viene presentato come una riforma capace di rendere il sistema più efficiente e di rafforzare le garanzie per i cittadini.
Analizzando il testo, emerge come esso non intervenga sui problemi strutturali che da anni affliggono la giustizia italiana: la lentezza dei processi, la carenza di magistrati e di personale amministrativo, l’insufficienza di risorse e una organizzazione degli uffici spesso inadeguata. Su questi aspetti, riconoscono gli stessi sostenitori della riforma, non sono previste soluzioni concrete. E quindi?
Neppure la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, indicata come uno dei pilastri dell’intervento, appare il vero obiettivo del disegno di legge. Del resto lo stesso obiettivo non poteva essere raggiunto applicando la riforma c.d. Cartabia del 2022, la quale introduce una iniziale scelta irreversibile fra la funzione requirente e quella giudicante?
In particolare la riforma ora citata, stabilisce che il passaggio di carriera è consentito una sola volta e solo cambiando Regione. I dati mostrano che tali passaggi sono però rarissimi.
Secondo gli esperti del diritto in aperta critica con il testo del parlamento; “il cuore della riforma è la creazione di due CSM separati, che sarebbero strutturalmente più deboli di un organo unico e meno incisivi nel dialogo con il legislatore e il governo sulle grandi questioni della giustizia. Particolarmente contestata è la scelta del sorteggio, ritenuta una compressione delle regole democratiche e della rappresentanza” (fonte https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=2195).
Continua la critica: “la riforma prevede inoltre la creazione di una nuova Alta Corte disciplinare, separata dai due Csm, con una composizione che privilegia magistrati di Cassazione e riduce il peso complessivo dei magistrati rispetto ai membri di nomina parlamentare. Anche questa scelta viene letta come un ulteriore indebolimento dell’autonomia della magistratura e come un ritorno a logiche gerarchiche superate, con il rischio di favorire conformismo e condizionamenti politici.” (fonte https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=2195)
Concludendo secondo i critici, l’esito complessivo della riforma rischia di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, pilastro dello Stato di diritto, e di rendere più fragile la tutela dei diritti dei cittadini.
L’indipendenza della magistratura, sottolineano, non è un privilegio corporativo, ma una garanzia essenziale affinché la legge sia uguale per tutti, compresi i detentori del potere politico ed economico. (fonte https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=2195)
Questa è l’immagine fotografata leggendo da un lato il testo originale pubblicato sulla GURI e dall’altro le critiche sollevate da esperti del diritto.
Ma la domanda è cosa accadrà all’esito di questo referendum e se dovesse passare quanto tempo ci vorrà per tutte queste nomine e per vedere gli effetti reali, se ce ne saranno, in termini di giustizia per noi comuni cittadini?
Abbiamo un solo dato certo per il referendum costituzionale si spenderanno circa 400 milioni di euro che graveranno su tutti i cittadini. (Fonti Ufficiali: le spese esatte sono gestite dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, che si occupa dell’organizzazione pratica delle elezioni e dei referendum. I bilanci dettagliati e i consuntivi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale o sui siti istituzionali.

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